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Domande frequenti

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- Per costruire una piscina devo richiedere una DIA al mio comune?

Si consiglia di chiedere sempre all’ufficio tecnico del proprio comune quali sono le autorizzazioni e/o le denunce necessarie per l’inizio dei lavori.

La DIA o Denuncia di Inizio Attività è uno dei titoli edilizi idonei per la costruzione di una piscina insieme all’autorizzazione edilizia e al permesso di costruire.
I documenti da presentare all’interno di una DIA sono i seguenti:

  • Autocertificazione di sussistenza di conformità agli strumenti urbanistici e alla normativa vigente;
  • Elaborati progettuali tecnici;
  • Autocertificazione relativa al rispetto delle norme su sicurezza e igienico-sanitarie.

Tale documentazione deve essere redatta da un tecnico abilitato.

Trascorsi 30 giorni dalla trasmissione della domanda al Comune si possono iniziare i lavori.
Per la DIA il silenzio da parte della Pubblica Amministrazione è da interpretarsi come silenzio-assenso.
Il termine dei lavori deve essere entro 3 anni dall’accettazione della domanda.
A fine lavori il tecnico-progettista deve rilasciare un certificato di collaudo che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell’opera al progetto presentato con la DIA.
La DIA va presentata se la realizzazione della piscina può configurarsi come intervento pertinenziale a condizione che il volume da realizzare non sia superiore al 20% del volume dell’edificio principale ed alla ulteriore condizione che le norme tecniche degli strumenti urbanistici non considerino gli interventi pertinenziali comunque “interventi di nuova costruzione”, tenuto conto della zonizzazione e del loro impatto ambientale e paesaggistico.

- Cosa sono l’Autorizzazione Edilizia e il Permesso per Costruire una piscina?

L’autorizzazione edilizia era uno dei titoli abilitativi esistenti introdotto dalla Legge n° 94/1982 insieme alla concessione edilizia presente nella Legge Urbanistica nazionale 1150/1942, e può essere considerato in disuso.

Si applicava alle opere costituenti pertinenze o impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti. Potrebbe capitare che venga richiesta a fronte di impreparazione degli uffici stessi qualora ci si presentasse in comune a chiedere informazioni.

Il permesso di costruire (art. 10 -21 del TUE), è un titolo idoneo per la costruzione di piscine ed è un atto amministrativo che consente l’esecuzione di opere edili inquadrate all’interno di:

  • interventi di nuova costruzione,
  • interventi di ristrutturazione urbanistica,
  • interventi di ristrutturazione urbanistica che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche di volume o sagoma dei prospetti o che comportino cambiamenti di destinazione d’uso.

Viene rilasciato in base alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.

Nel permesso di costruire devono essere indicati i termini di inizio e fine lavori. Il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo, mentre l’opera deve essere completata entro tre anni dall’inizio dei lavori. Sono concesse proroghe sul termine solo in casi particolari.

La realizzazione di eventuali lavori non ultimati nel termine stabilito sono subordinati al rilascio di un nuovo permesso (quindi solo per quelle opere ancora da eseguire).

La domanda per il rilascio del permesso di costruire va presentata all’ufficio tecnico corredata da:

  • titolo di legittimazione
  • elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio e da altri documenti qualora ve ne fosse richiesta
  • autocertificazione circa la conformità del progetto alle norme igienico sanitarie

Entro 60 giorni (120 per i Comuni sopra i 100.000 abitanti) il responsabile del procedimento deve dare risposta alla domanda.
In caso contrario si ha un silenzio significativo nella forma del silenzio/rifiuto.

In conclusione:

  • L’autorizzazione edilizia può quindi essere richiesta solo se prevista dalla normativa regionale o dal regolamenteo edilizio comunale del comune interessato, in modo specifico, per la realizzazione del tipo di piscina da eseguire.
  • Se la realizzazione della piscina può configurarsi come intervento pertinenziale (a condizione che il volume da realizzare non sia superiore al 20% del volume dell’edificio principale ed alla ulteriore condizione che le norme tecniche degli strmenti urbanistici non considerino gli interventi pertinenziali comunque “interventi di nuova costruzione”, tenuto conto della zonizzazione e del loro impatto ambientale e paesaggistico) va presentata invece la DIA.
  • Il permesso di costruire serve in tutti gli altri casi.

 


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